Art. 9
Partecipazione ad organi collegiali
In vigore dal 6 feb 1997
1. La rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché al capo dell'ispettorato regionale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione regionale. Quest'ultimo può delegarla ad altro dirigente della medesima direzione.
2. La rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione provinciale. Quest'ultimo può delegarla ad altro dirigente della medesima direzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-11-07;687#art-9