Art. 11
Organizzazione della direzione provinciale
In vigore dal 6 feb 1997
1. Il direttore provinciale, sentiti i responsabili dei servizi e dell'ufficio della direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'organizzazione interna della direzione provinciale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore generale degli affari generali e del personale.
2. Con le modalità di cui al comma precedente, il direttore della direzione provinciale provvede all'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura, secondo modelli che tengano conto delle specificità locali.
Storico versioni
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