Art. 6
Competenze della direzione provinciale
In vigore dal 6 feb 1997
1. La direzione provinciale del lavoro svolge le funzioni già attribuite all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché all'ispettorato provinciale del lavoro.
2. In particolare, la direzione provinciale:
a) dirige e verifica l'azione amministrativa in materia di politica attiva del lavoro e di vigilanza;
b) promuove, indirizza e verifica l'attività delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;
c) svolge funzioni tecnico-legali connesse alle attività di ispezione del lavoro;
d) assicura il servizio di relazioni con il pubblico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-11-07;687#art-6