Art. 6

Competenze della direzione provinciale

In vigore dal 6 feb 1997
1. La direzione provinciale del lavoro svolge le funzioni già attribuite all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché all'ispettorato provinciale del lavoro. 2. In particolare, la direzione provinciale: a) dirige e verifica l'azione amministrativa in materia di politica attiva del lavoro e di vigilanza; b) promuove, indirizza e verifica l'attività delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura; c) svolge funzioni tecnico-legali connesse alle attività di ispezione del lavoro; d) assicura il servizio di relazioni con il pubblico.
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