Art. 3
Direzione regionale del lavoro
In vigore dal 6 feb 1997
1. La direzione regionale del lavoro è istituita in ogni regione, ad eccezione della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, con sede nelle città indicate nell'annessa tabella A, punti 1 e 2.
2. La direzione regionale è articolata nei seguenti uffici:
a) settore politiche del lavoro;
b) settore ispezione del lavoro;
c) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-11-07;687#art-3