Art. 3

Direzione regionale del lavoro

In vigore dal 6 feb 1997
1. La direzione regionale del lavoro è istituita in ogni regione, ad eccezione della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, con sede nelle città indicate nell'annessa tabella A, punti 1 e 2. 2. La direzione regionale è articolata nei seguenti uffici: a) settore politiche del lavoro; b) settore ispezione del lavoro; c) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.
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