Art. 7 · Dirigenza regionale

Art. 7

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Dirigenza regionale

In vigore dal 6 feb 1997
1. Alla direzione regionale del lavoro è preposto un dirigente. 2. Nelle sedi di cui alla annessa tabella A, punto 1, sono uffici dirigenziali anche il settore politiche del lavoro e il settore ispezione del lavoro.
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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-11-07;687#art-7