Art. 9

Altri casi d'impieghi esenti o non soggetti ad imposta

In vigore dal 20 dic 1996
1. Ai fini dell'applicazione agli oli lubrificanti del trattamento fiscale previsto dall'art. 62, comma 3, del testo unico, per i consumi interni di cui all'art. 22, comma 2, del testo unico medesimo, si considerano stabilimenti di produzione di oli minerali, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del testo unico, anche gli impianti di cui all', commi 1 e 6, con esclusione di quelli di produzione o di trattamento dei bitumi, dei polimeri poliolefinici sintetici e degli estratti aromatici. 2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1996, per l'impiego degli oli lubrificanti per provviste di bordo, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, o per i consumi interni di cui all'art. 22, comma 2, del testo unico, per l'impiego dei bitumi negli usi di cui all'art. 62, comma 7, secondo periodo, del testo unico nonché per la destinazione dei prodotti di cui all' agli impieghi di cui all'art. 17, comma 1, del testo unico si adottano i medesimi criteri vigenti per gli oli minerali soggetti ad accisa destinati ai medesimi impieghi. 3. I soggetti che intendono impiegare i bitumi negli usi di cui all'art. 62, comma 7, primo periodo, del testo unico, intendendosi per "manufatti per l'edilizia" ogni elemento prefabbricato che trovi impiego nell'edilizia, presentano, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, denuncia in duplice copia all'UTF, allegandovi un elenco dei quantitativi di bitume contenuti nei vari tipi di manufatti. L'UTF provvede all'allibramento della denuncia nel registro degli "Utilizzatori di bitumi in usi esenti", rilasciandone attestazione. L'utilizzatore tiene un registro di carico e scarico, nel quale sono riportati giornalmente, dalla parte del carico, le quantità di bitume pervenute e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, i quantitativi di bitume passati alla lavorazione e i manufatti ottenuti, per la cui composizione, in sede di riscontro, si tiene conto di quanto risulta dalla contabilità aziendale. Per il ritiro del bitume dagli impianti fornitori si applica la disciplina di cui all', comma 4.

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