Art. 8
Impieghi in usi agevolati di oli lubrificanti denaturati
In vigore dal 10 nov 1996
1. Gli oli lubrificanti, impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica e nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali e sintetiche, comprese le colle adesive, salvo quanto previsto al comma 2, sono denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze:
a) per gomme scure: 4 gr di colorante Oil bleu 9013 B;
b) per gomme chiare, resine materie plastiche e colle: 3 gr di tracciante RS e 1.000 gr di diisobutil o normal butil ftalato.
2. Per motivi tecnici l'amministrazione finanziaria può autorizzare, dandone notizia agli organi preposti ai controlli, l'utilizzazione di formule di denaturazione diverse da quelle indicate al comma 1, ovvero l'impiego di oli lubrificanti non denaturati; in quest'ultimo caso viene seguita la procedura di cui all'.
3. Le denaturazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate sotto vigilanza finanziaria, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso gli impianti e depositi di cui all', presso i depositi doganali e fiscali e presso gli utilizzatori; la denaturazione presso gli utilizzatori deve essere effettuata subito dopo il ricevimento della merce. Almeno cinque giorni prima dell'effettuazione di ciascuna operazione di denaturazione, viene presentata all'UTF o alla dogana competenti apposita dichiarazione, contenente gli elementi identificativi della partita da denaturare e l'orario di effettuazione dell'operazione. È consentita la detenzione dei prodotti denaturati anche presso i depositi "intermedi" di cui all', comma 5, ed all', comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1995, ferma restando la disciplina relativa al rilascio della licenza di esercizio ed alla tenuta del registro di carico e scarico stabilita dall'art. 25 del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo. La movimentazione dei prodotti denaturati è contabilizzata giornalmente su un apposito registro di carico e scarico, cui devono essere allegati i relativi documenti giustificativi. È consentita la ricezione in territorio nazionale di prodotti provenienti da altri Stati comunitari, già denaturati secondo le suddette formule, purchè ne sia data preventiva comunicazione all'UTF; la denaturazione effettuata in Paesi comunitari può essere certificata dalla competente autorità fiscale, fatta salva la facoltà di effettuare, da parte dell'amministrazione finanziaria, i controlli ritenuti necessari.
Storico versioni
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