Art. 5
Tenuta delle contabilità ed accertamenti da parte dell'ufficio tecnico di finanza
In vigore dal 10 nov 1996
Tenuta delle contabilità ed accertamenti
da parte dell'ufficio tecnico di finanza
1. L'UTF provvede al riscontro contabile della dichiarazione mensile di cui all', comma 1, ed a riportarne i dati su un registro nel quale sono annotati anche gli estremi dei versamenti nonché degli eventuali avvisi di pagamento emessi dall'ufficio medesimo.
2. L'UTF esegue, almeno una volta all'anno, verifiche presso gli impianti ed i depositi eserciti dai soggetti di cui all', commi 1 e 6. In occasione di tali verifiche vengono rilevati anche i dati dei consumi energetici inerenti all'esercizio degli impianti. Per i prodotti assunti in carico che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è stato possibile accertare il regolare esito, viene presunta l'immissione in consumo alla data della constatazione, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera c), n. 4, del testo unico e si procede al recupero della relativa imposta.
3. Ai fini di quanto disposto al comma 2, si presume regolare l'esito quando l'ammanco è dovuto a dispersione, distruzione, deterioramente o rottura accidentale delle confezioni constatati dall'amministrazione finanziaria o da altra autorità pubblica. Per i prodotti allo stato sfuso, l'esito è presunto regolare anche quando l'ammanco è contenuto:
a) per le perdite di lavorazione, nei limiti delle risultanze degli esperimenti preventivamente effettuati in contraddittorio con il fabbricante, o, in mancanza, dei cali tecnici previsti dalla normativa doganale;
b) per le perdite durante la giacenza, nei limiti dei cali naturali previsti dalla normativa doganale.
4. L'UTF ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti di cui all', comma 8, nonché presso le ditte che commerciano od utilizzano i prodotti di cui all', sui quali è stata già assolta l'imposta, per gli accertamenti ritenuti necessari.
5. Per l'esecuzione di controlli su base informatizzata l'UTF può richiedere ai soggetti di cui all', commi 1, 6 e 8, i necessari supporti meccanografici relativi alle operazioni effettuate nonché a tutte le partite di prodotto introdotte od estratte.
Storico versioni
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