Art. 4

Dichiarazione mensile e corresponsione dell'imposta

In vigore dal 10 nov 1996
1. I soggetti di cui all', commi 1 e 6, trasmettono all'UTF la dichiarazione mensile di cui all'art. 61, comma 1, lettera e), del testo unico, dalla quale risultano i quantitativi di prodotto finito immessi in consumo e l'ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione è presentata entro il mese successivo a quello cui si riferisce; entro lo stesso termine è effettuato il pagamento, i cui estremi devono essere comunicati al competente UTF entro i cinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine. 2. La dichiarazione mensile di cui al comma 1 è presentata anche dai soggetti di cui all', comma 8. In tal caso il momento dell'immissione in consumo si verifica, a norma dell'art. 61, comma 1, lettera c), n. 2, del testo unico, all'atto del ricevimento dei prodotti di provenienza comunitaria da parte del soggetto acquirente, ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione dei suddetti prodotti, da parte del venditore residente in altro Paese comunitario, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. 3. Per i prodotti d'importazione da Paesi terzi, non destinati a subire ulteriori lavorazioni od operazioni di confezionamento, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera f), del testo unico l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e liquidata dalla dogana con le modalità previste per i diritti di confine.
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Dichiarazione mensile e corresponsione dell'imposta (Art. 4 Regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonche' l'imposta sui bitumi.) — Testo vigente | Portale Normativo