Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 10 nov 1996
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Visti l'art. 61 del citato testo unico, che prevede le disposizioni generali per l'applicazione di altre imposizioni indirette diverse dalle accise, ed il successivo art. 62, che sottopone ad imposta di consumo gli oli lubrificanti, i bitumi e gli altri prodotti ivi indicati; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995; Considerato che l'adeguamento al parere del Consiglio di Stato nella parte in cui si chiede di stabilire l'obbligo di una preventiva comunicazione, da parte dei soggetti obbligati d'imposta, della ricezione di partite di prodotti di provenienza comunitaria non appare necessario, essendosi provveduto a rendere più probante la documentazione commerciale che scorta i suddetti prodotti nonché a ridurre, da sette a tre giorni, il termine entro il quale i suddetti soggetti devono comunicare all'amministrazione l'avvenuta ricezione delle partite medesime; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 3-3907 del 10 luglio 1996; A D O T T A il seguente regolamento: . Campo d'applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli oli lubrificanti, anche rigenerati, tal quali o contenuti in altre merci o prodotti, di cui all'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", quando siano destinati ad usi diversi dalla combustione o carburazione, e ai bitumi di petrolio. Si applicano, inoltre, agli oli minerali greggi, agli estratti aromatici, alle miscele di alchilbenzoli sintetici ed ai polimeri poliolefinici sintetici di cui all'art. 62, comma 6, del testo unico, intendosi per lubrificazione meccanica ogni applicazione che comporti la funzione, anche congiuntamente ad altre, di ridurre l'attrito tra parti di meccanismi in movimento relativo tra loro. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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Campo d'applicazione (Art. 1 Regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonche' l'imposta sui bitumi.) — Testo vigente | Portale Normativo