Art. 2
Impianti di produzione
In vigore dal 20 dic 1996
1. I soggetti che intendono fabbricare i prodotti di cui all' presentano denuncia all'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti indicato con la sigla "UTF", competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'attività.
2. La denuncia è compilata in duplice esemplare e contiene la denominazione della ditta, la sede, il codice fiscale o la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'opificio, nonché il relativo numero di telefono e di fax. La denuncia, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, contiene una dichiarazione in cui il suddetto rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso, da parte della ditta, di tutte le altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attività, è corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custodite le materie prime ed i prodotti di cui all', e riporta le seguenti ulteriori notizie:
a) il numero dei locali di cui si compone l'opificio e l'uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;
b) la descrizione delle apparecchiature e la potenzialità degli impianti di deposito e di produzione;
c) la descrizione dei processi di lavorazione;
d) la quantità massima delle materie prime e dei prodotti finiti che si possono trovare nello stabilimento e che si presume di poter, rispettivamente, impiegare od ottenere nell'anno;
e) gli estremi delle autorizzazioni o delle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.
3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con la ditta, al controllo della taratura dei serbatoi destinati alla custodia delle materie prime e dei prodotti finiti, effettua, qualora lo ritenga opportuno, esperimenti di lavorzione per la determinazione delle rese, prescrive, nei casi previsti, le misure necessarie per l'esecuzione di controlli della produzione, comunica l'ammontare della cauzione, in misura pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente in un mese, con riferimento all'anno solare di attività, e del diritto annuale di cui all'art. 63, comma 2, del testo unico e rilascia la licenza fiscale prevista dall'art. 61, comma 1, lettera d), del testo unico medesimo. Il diritto annuale è corrisposto nei termini di cui all'art. 63, comma 4, del testo unico. I soggetti di cui al comma 1 che intendono immettere o destinare all'immissione in consumo oli lubrificanti rigenerati ottenuti nei propri impianti con l'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 62, comma 5, del testo unico, devono munirsi della preventiva autorizzazione rilasciata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
4. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in duplice originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato al rappresentante medesimo, unitamente al primo esemplare della denuncia di cui al comma 1 vistato dal dirigente dell'UTF. Il secondo originale del processo verbale viene conservato agli atti dell'UTF insieme al secondo esemplare della denuncia di cui al comma 1.
5. Le modifiche che si intendono apportare alla situazione risultante dal verbale di verifica di cui al comma 4 sono denunciate preventivamente all'UTF.
6. Alla disciplina, di cui al presente articolo, sono anche assoggettate:
a) le ditte che ottengono oli lubrificanti o le preparazioni lubrificanti della voce NC 3403 mediante miscelazione di basi lubrificanti, sostanze varie ed additivi;
b) le ditte fabbricanti additivi contenenti i prodotti di cui all', anche con l'aggiunta dei prodotti di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del testo unico, diversi dai lubrificanti, destinati alle ditte di cui alla lettera a) ed ai soggetti di cui al comma 1;
c) le ditte che procedono all'ossidazione od alla miscelazione di bitumi sui quali non è stata corrisposta l'imposta;
d) le ditte che confezionano prodotti di cui all' non ancora assoggettati ad imposta.
7. Le ditte di cui al comma 6 dichiarano nella denuncia di cui al comma 1 la composizione fiscalmente rilevante dei prodotti ottenuti ed indicano il tipo di confezionamento, che, se modificato, è preventivamente segnalato all'UTF. Per tali ditte il riscontro della correttezza delle tabelle di taratura può essere effettuato dall'UTF nell'ambito dei controlli eventuali e successivi. Qualora le ditte di cui al comma 6, lettera b), immettano in consumo gli additivi prodotti destinandoli ad essere aggiunti a carburanti o combustibili, sono tenute ad assolvere l'accisa prevista dall'art. 21, comma 2, del testo unico, con l'osservanza delle norme vigenti.
8. I soggetti che effettuano, da propri depositi ovvero direttamente da quelli di venditori residenti in altri Paesi comunitari, la prima immissione in consumo di prodotti di cui all' di provenienza comunitaria, sia tal quali che contenuti in altre merci o prodotti, presentano la denuncia di cui al comma 1, corredata, se trattasi di ditte esercenti deposito, di planimetria e tabelle di taratura dei serbatoi, prestano la prescritta cauzione e si muniscono della licenza di cui al comma 3; sono compresi fra tali soggetti anche coloro che si approvvigionano direttamente, con carattere di continuità, di prodotti comunitari per lo svolgimento della loro attività professionale. Nel caso di ricezione da parte di un medesimo soggetto, in più di una località, per la prima immissione in consumo, di prodotti di cui all' di provenienza comunitaria contenuti in altre merci, la denuncia di cui al comma 1, contenente anche l'indicazione delle suddette località, può essere presentata all'UTF nel cui territorio di competenza è ubicata la sede legale del soggetto medesimo. Al suddetto UTF deve essere presentata la dichiarazione mensile d'immissione in consumo di cui all', comma 1. Il predetto ufficio provvede ad inviare copia di tale dichiarazione agli UTF nel cui territorio di competenza si trovano le località di immissione in consumo, per gli eventuali riscontri.
9. I soggetti, diversi da quelli di cui al comma 8, che acquistano da un Paese comunitario i prodotti di cui all' allo stato tal quale, in quantitativi complessivamente superiori a 10 kg, sono tenuti al pagamento dell'imposta entro trenta giorni dall'arrivo della merce ed a conservare il documento d'acquisto o, in mancanza, una dichiarazione di vendita del cedente, durante il trasporto e fino al pagamento dell'imposta; sono, inoltre, tenuti al pagamento, entro il medesimo termine di trenta giorni dall'arrivo della merce, del contributo dovuto al Consorzio obbligatorio degli oli usati dei cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, nonché all'effettuazione della comunicazione di cui all', comma 3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale sull'apposito capitolo di bilancio, mentre quello relativo al predetto contributo dovuto al Consorzio obbligatorio degli oli usati viene effettuato nella misura e secondo le modalità vigenti.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-09-17;557#art-2