Art. 3
Produzione ed estrazione
In vigore dal 10 nov 1996
1. La fabbricazione o manipolazione dei prodotti di cui all', da parte dei soggetti di cui all', commi 1 e 6, è sottoposta a controllo fiscale da attuarsi mediante verifiche e riscontri, con le modalità da stabilire dall'amministrazione finanziaria. I soggetti di cui all', comma 1, comunicano all'UTF, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni, con nota in duplice esemplare riguardante un periodo non superiore ad un mese solare, gli orari di effettuazione delle lavorazioni, la quantità prevista della materia prima da trattare e dei prodotti da ottenere. Un esemplare della comunicazione, vistato dall'UTF, è custodito presso la fabbrica, per essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo e, terminata la lavorazione, è allegato al registro di cui al comma 3.
I soggetti di cui all', comma 6, presentano la predetta comunicazione, riguardante un periodo non superiore ad un trimestre, con indicazioni di massima sul piano di lavorazione, e ne allegano un esemplare al registro di cui al comma 5.
2. Ultimata la lavorazione, i prodotti di cui all' sono presi in carico nei registri di cui ai commi 3 e 5. Qualora, nel caso dei bitumi, risultasse tecnicamente difficoltosa la misurazione nei serbatoi di produzione, l'assunzione in carico può essere effettuata sulla base delle partite estratte. Se i suddetti prodotti sono ottenuti in una fabbrica di oli minerali soggetti ad accisa, l'estrazione delle singole partite deve essere comunicata all'ufficio finanziario di fabbrica con le stesse modalità stabilite per gli oli minerali soggetti ad accisa armonizzata.
3. I soggetti di cui all', comma 1, esercenti fabbriche di oli lubrificanti, tengono un registro di carico e scarico nel quale sono riportati giornalmente:
a) dalla parte del carico:
1) le basi lubrificanti e gli additivi prodotti nell'impianto;
2) le basi lubrificanti, gli additivi e le altre sostanze impiegate nella produzione, introdotti dall'esterno;
3) gli oli lubrificanti sfusi e quelli confezionati introdotti dall'esterno;
b) dalla parte dello scarico:
1) le basi lubrificanti, gli oli lubrificanti sfusi e quelli confezionati estratti, distinti a seconda che siano immessi in consumo con pagamento dell'imposta o per gli usi esenti di cui all'art. 62, comma 3, del testo unico, trasferiti agli impianti o depositi di cui all', comma 1, trasferiti ad altri Paesi comunitari, o esportati; sono pure riportati eventuali cali, dispersioni o distruzioni.
4. Gli esercenti di opifici di rigenerazione di oli lubrificanti usati, oltre al registro di cui al comma 3, tengono un registro di carico e scarico della materia prima, sul quale riportano giornalmente, dalla parte del carico, gli oli lubrificanti usati introdotti e dalla parte dello scarico quelli passati alla lavorazione; tale contabilizzazione può essere effettuata anche con cadenza decadale, considerando la terza decade conclusa con la fine del mese. Resta fermo l'obbligo della tenuta della contabilità prevista per i prodotti soggetti ad accisa armonizzata eventualmente ottenuti nei predetti impianti.
5. I soggetti di cui all', comma 1, diversi dai fabbricanti di oli lubrificanti e quelli di cui all', commi 6 e 8, tengono un registro di carico e scarico nel quale sono riportati, dalla parte del carico, le materie prime, i prodotti semilavorati, gli additivi ed i prodotti finiti ricevuti od ottenuti nell'impianto, e, dalla parte dello scarico, i prodotti finiti o semilavorati estratti, distinti a seconda della destinazione fiscale. Nel caso si tratti di prodotti di provenienza comunitaria contenuti in altre merci, nel registro è riportata soltanto, relativamente a ciascuna operazione di ricezione, la quantità delle suddette merci, con l'indicazione del quantitativo di prodotto tassabile contenuto in ogni singola unità.
6. L'assunzione in carico dei prodotti di cui all' è effettuata per le quantità effettivamente pervenute; qualora le differenze rispetto ai documenti di accompagnamento superino le tolleranze ammesse dalla normativa doganale, ne viene data tempestiva comunicazione all'UTF. La contabilizzazione delle basi lubrificanti o degli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, di cui all'art. 62, comma 5, del testo unico, è effettuata distintamente da quella delle altre basi od oli lubrificanti. La custodia dei lubrificanti a diverso regime fiscale può essere effettuata promiscuamente. In tal caso gli ammanchi vengono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi introdotti. Per le introduzioni e le estrazioni senza corresponsione d'imposta, devono essere indicati, nei registri di carico e scarico, anche i mittenti ed i destinatari e gli estremi dei documenti di accompagnamento, di cui all', comma 3. In caso di esportazione, nei registri sono annotati gli estremi della documentazione doganale comprovante l'avvenuta effettuazione di tale operazione. Per le operazioni di trasferimento in altri Stati comunitari nei registri sono annotati gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.
Storico versioni
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