Art. 11

Disposizioni varie e penalità

In vigore dal 10 nov 1996
1. Entro i periodi, antecedenti la prevista data d'inizio dell'attività degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere possibile il suddetto avviamento. Tali periodi possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF. 2. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze. Restano fermi i poteri di indagine e di controllo spettanti alla Guardia di finanza sulla base della normativa vigente. 3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normative, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 50, comma 1, del testo unico.
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