Art. 12

Periodo transitorio

In vigore dal 10 nov 1996
1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati già autorizzati dagli UTF a produrre o commercializzare i prodotti di cui all', o ad utilizzarli in usi esenti ai sensi dell'art. 62 del testo unico, devono adeguarsi alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, integrando se del caso la documentazione già presentata. 2. È consentito, fino ad esaurimento, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrta in vigore del presente regolamento, l'impiego della bolletta di cauzione mod. H-ter 18 in luogo del documento di cui all', comma 3, e dei certificati di provenienza mod. H-ter 16 e 16-bis in luogo del documento di accompagnamento di cui al comma 4 del medesimo articolo, purchè siano muniti, nel primo caso, della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall', comma 3, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557" e, nel secondo caso, della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall', comma 4, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 settembre 1996 Il Ministro: VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1996 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 51
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