Titolo I

Art. 9

Verbali relativi alle prove di esame

In vigore dal 23 ago 1996
1. Delle operazioni relative all'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice, il segretario redige processo verbale che è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. 2. Ogni commissario può far scrivere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame ed il proprio eventuale dissenso sulle determinazioni degli altri commissari, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura d'esame, devono essere formulate con esposto sottoscritto, che deve essere allegato al verbale. 3. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro trenta giorni dall'esame, con la trasmissione dei verbali e dei relativi atti al competente ufficio del Ministero della sanità.
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