Titolo I

Art. 4

Prove teorico-pratiche

In vigore dal 23 ago 1996
1. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple, riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati, assegnati - quanto all'ordine dei test e all'ordine delle cinque risposte possibili in ciascun test - a ciascun candidato o gruppi di candidati in via casuale. I test mirano alla valutazione della preparazione del candidato oltre che nelle discipline attinenti alle specifiche professionalità, anche nella capacità di gestione sia delle risorse strumentali disponibili, sia di problemi del personale (direzione). 2. La Commissione dispone di 150 punti, (uno per ogni risposta esatta) per la valutazione delle prove teoriche e pratiche. Il numero totale delle risposte esatte può non coincidere con quello dei test in quanto, accanto ai test a risposte multiple (di cui, in genere, una sola esatta) possono coesistere casi pratici simulati organizzati in gruppi di risposte multiple (ognuno dei quali ne prevede, in genere, una esatta). 3. I test sono articolati come segue: a) test sulla preparazione specifica nella disciplina oggetto d'esame per un minimo del 60% del punteggio disponibile (compresi i casi pratici simulati); b) test sulla preparazione generale nella disciplina oggetto d'esame sino ad un massimo del 20% del punteggio disponibile; c) test sulle capacità organizzative e direzionali nella disciplina oggetto d'esame per un punteggio di norma corrispondente al 20% del punteggio disponibile (compresi eventuali casi pratici simulati). 4. I test, compresi i casi pratici simulati, possono essere formulati in modo che la risposta prescelta debba essere motivata; in tal caso il candidato deve non solo indicare la risposta esatta, ma anche esplicitare, nell'apposito spazio del questionario, le ragioni per le quali ha dato la risposta; la risposta data, anche se esatta, si considera comunque errata in caso di mancata, insufficiente o inesatta motivazione.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-4

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