Titolo I

Art. 7

Esami in forma automatizzata

In vigore dal 23 ago 1996
1. Gli esami in forma automatizzata si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli in quanto compatibili. 2. Le specifiche modalità di svolgimento sono indicate nei bandi di esame. 3. Le prove teorico-pratiche sono effettuate alla presenza della commissione con l'utilizzazione diretta da parte dei candidati di appositi strumenti informatici che, in relazione alle soluzioni dei casi pratici simulati ed alle risposte ai test, indicano contestualmente l'esito favorevole o meno della prova, senza il relativo punteggio. 4. Il punteggio delle prove è rilevato dalla commissione solo dopo la valutazione del curriculum. 5. Fino a quando non sarà attivato il sistema di svolgimento degli esami in forma automatizzata, le modalità di espletamento sono quelle stabilite all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo