Titolo I
Art. 12
Elenchi del personale che può far parte delle commissioni
In vigore dal 23 ago 1996
1. Con decreto ministeriale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi del personale di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario che può far parte delle commissioni esaminatrici per gli esami di idoneità.
2. Gli elenchi sono distinti per categoria professionale e per disciplina e comprendono tutto il personale appartenente al secondo livello dirigenziale - ossia il personale di ruolo appartenente alle posizioni funzionali apicali ed i titolari di incarico quinquennale, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente alla durata dell'incarico stesso - che presta servizio nelle unità sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, negli istituti zooprofilattici sperimentali nonché negli altri enti di cui agli , primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
3. Gli elenchi comprendono, altresì, i professori ordinari preposti alla direzione di dipartimenti, divisioni, servizi e unità operative di diagnosi e cura nonché, limitatamente alla medicina legale, i dirigenti apicali medico-legali dell'INPS e dell'INAIL.
4. Gli enti presso cui presta servizio il personale di cui ai commi 2 e 3 trasmettono, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero della sanità i nominativi del personale che può far parte delle commissioni.
5. Per le discipline i cui nominativi nell'elenco non raggiungano il numero di venti, l'elenco è integrato, fino a raggiungere il numero preindicato, dal Ministero della sanità con nominativi di personale di altre discipline, affini per contenuti professionali, riportati negli elenchi di cui al presente decreto; sulle discipline è sentito il Consiglio superiore di sanità.
6. Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto a ciascuno dei quali sono riportati il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e l'ente presso cui il dirigente presta servizio.
7. Avverso il decreto di cui al comma 1 è ammessa opposizione da parte degli interessati entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, e su di essa provvede il Ministero della sanità entro trenta giorni dal ricevimento.
8. Incorre nella cancellazione dall'elenco chi, chiamato a far parte delle commissioni esaminatrici, non assolva l'incarico, salvo giustificati motivi.
9. Fino a quando non saranno costituiti gli elenchi di cui al presente articolo si fa riferimento agli elenchi unificati di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1993 - 4a serie speciale al n. 81-bis) per le discipline ivi contemplate; per le altre discipline si provvede con decreto ministeriale ad individuare direttamente i componenti delle commissioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-12