Titolo I
Art. 13
Modalità di sorteggio per la nomina dei componenti delle commissioni
In vigore dal 23 ago 1996
Modalità di sorteggio per la nomina
dei componenti delle commissioni
1. Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici per gli esami nazionali di idoneità sono pubbliche e vengono effettuate presso il Ministero della sanità a cura di una commissione presieduta dal direttore del dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale del Ministero della sanità, o da un dirigente da lui delegato, e composta da due funzionari del Ministero della sanità di cui uno con funzioni di segretario.
2. Oltre al titolare, deve essere sorteggiato un membro supplente, per la immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o impedimento del medesimo.
3. Della data e dell'ora del sorteggio è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. Delle stesse operazioni è data comunicazione con raccomandata a.r. ai presidenti delle federazioni degli ordini professionali, ovvero, in mancanza, ai presidenti degli ordini o associazioni professionali ovvero, in mancanza, ai presidenti delle società scientifiche interessate.
4. I componenti le commissioni esaminatrici, nei cui confronti la verifica di cui ai commi 3 e 5 dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, abbia dato esito negativo, cessano automaticamente da componenti delle commissioni, salvo che non siano iniziate le prove di esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-13