Titolo I
Art. 8
Modalità di svolgimento degli esami in forma non automatizzata
In vigore dal 23 ago 1996
Modalità di svolgimento degli esami
in forma non automatizzata
1. Insediata la commissione, il presidente verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità dei plichi ministeriali contenenti i questionari relativi ai test oggetto delle prove di esame teorico-pratiche.
2. Ammessi i candidati nella sede di esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione compreso il segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità dei plichi, provvede a fare aprire i plichi stessi e a fare apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro del Ministero della sanità e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono quindi casualmente distribuiti ai candidati.
3. Per lo svolgimento delle prove i candidati hanno a disposizione un tempo non inferiore a quattro ore e non superiore a cinque ore e trenta, stabilito dal Ministero della sanità ed indicato sul plico contenente i test di domande.
4. I test devono essere svolti secondo le istruzioni indicate nel questionario.
5. Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai candidati di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare con sè carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature e strumenti elettronici di immagazzinamento, elaborazione e trasmissione dati e telefonini cellulari. Durante le prove, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami, che devono essere efficacemente vigilati. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento delle prove, almeno un membro della commissione ed il segretario devono essere sempre presenti nei locali degli esami; tale adempimento deve risultare dai verbali dell'esame. La commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento degli esami si avvale del personale messo a disposizione dal Ministero della sanità.
6. La verifica delle risposte è effettuata, in genere, con lettore ottico. Con il lettore ottico sono rilevati, in una prima fase, esclusivamente i nominativi dei candidati che hanno superato la prova senza indicazione del punteggio conseguito; la commissione, dopo aver valutato i curricula dei predetti candidati, rileva il punteggio conseguito da ciascuno di essi. La commissione può, comunque, stabilire di procedere direttamente alla valutazione delle prove teorico-pratiche; in tal caso sono valutati preventivamente i curricula di tutti i candidati che hanno partecipato alle prove. Nel caso in cui le prove teorico-pratiche comprendono test di cui al comma 4 dell', le risposte sono verificate dopo la valutazione dei curricula.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-8