Titolo I
Art. 5
Curriculum professionale
In vigore dal 23 ago 1996
1. Nel curriculum professionale sono valutate distintamente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, rela- tive all'ultimo quinquennio antecedente alla data del bando di esame, formalmente documentate con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso Scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o presso Scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.
2. Nel curriculum è valutata, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina d'esame, edita su riviste italiane e straniere. Al curriculum, oltre all'elenco cronologico delle pubblicazioni, possono essere allegate le pubblicazioni ritenute più significative fino ad un massimo di cinque.
3. Nel curriculum sono valutate le idoneità nazionali e quelle conseguite nei concorsi di assunzione per qualifiche sanitarie di livello apicale mentre non sono valutate le partecipazioni a congressi, convegni e seminari.
4. Per ciascuna disciplina o gruppi di discipline il bando specifica in maniera più dettagliata i contenuti valutabili del cur- riculum professionale con riferimento sia alle attività indicate al comma 1 sia alla ripartizione del punteggio fra i vari elementi da valutare.
5. La valutazione del curriculum professionale è effettuata dalla commissione prima della valutazione delle prove teorico-pratiche.
6. Per la valutazione del curriculum la commissione dispone di 50 punti. Il punteggio globale è la somma dei valori numerici attribuiti ai vari elementi del curriculum.
7. Il punteggio attribuito al curriculum si somma al punteggio conseguito nelle prove teorico-pratiche.
8. Al fine di assicurare uniformità di valutazione dei curricula dei candidati ciascuna commissione, all'inizio dei lavori ed in via generale, ne stabilisce preliminarmente i criteri di valutazione. Nel caso di istituzione di più commissioni per la stessa disciplina, le commissioni, su iniziativa del Presidente della prima commissione, si riuniscono in seduta plenaria e prima dell'inizio degli esami per fissare i predetti criteri di valutazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della prima commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-5