Titolo I

Art. 11

Graduatoria degli idonei

In vigore dal 23 ago 1996
1. Con decreto ministeriale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, è approvata la graduatoria degli idonei previo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione agli esami. 2. Ai candidati idonei, previa apposita richiesta, è rilasciato certificato di idoneità in unico esemplare nel quale viene riportato il punteggio.
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