Titolo I
Art. 11
Graduatoria degli idonei
In vigore dal 23 ago 1996
1. Con decreto ministeriale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, è approvata la graduatoria degli idonei previo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione agli esami.
2. Ai candidati idonei, previa apposita richiesta, è rilasciato certificato di idoneità in unico esemplare nel quale viene riportato il punteggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-11