Titolo II
Art. 16
Requisiti di ammissione per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi.
In vigore dal 23 ago 1996
1. I requisiti di ammissione per le categorie professionali dei medici, dei veterinari, dei farmacisti, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici e degli psicologi sono:
a) iscrizione all'albo;
b) anzianità di servizio di sette anni di cui almeno cinque nella disciplina oggetto dell'esame o in disciplina equipollente;
c) specializzazione nella disciplina oggetto dell'esame o in disciplina equipollente.
2. I requisiti di ammissione per la categoria professionale dei fisici sono:
a) diploma di laurea in fisica;
b) anzianità di servizio di sette anni di cui almeno cinque nella disciplina oggetto dell'esame o in disciplina equipollente;
c) specializzazione nella disciplina oggetto dell'esame o in disciplina equipollente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-16