Titolo III
Art. 20
Commissioni esaminatrici
In vigore dal 23 ago 1996
1. Le commissioni esaminatrici sono così composte:
Presidente:
un dirigente del Ministero della sanità.
Componenti:
due dirigenti di secondo livello nella disciplina oggetto dell'esame di idoneità, sorteggiati dagli elenchi predisposti dal Ministero della sanità ai sensi dell' del presente decreto.
Segretario:
un dipendente del Ministero della sanità di qualifica funzionale non inferiore alla VII.
2. Ove siano previste idoneità con accesso riservato a più categorie professionali, le commissioni esaminatrici sono così composte:
Presidente:
un dirigente del Ministero della sanità;
Componenti:
dirigenti di secondo livello sorteggiati dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità ai sensi dell' del presente decreto, garantendo la presenza:
a) di un membro per ciascuna categoria professionale cui è consentito l'accesso all'idoneità;
b) ove il numero complessivo dei componenti la commissione risulti pari è sorteggiato un ulteriore membro fra gli aventi diritto di tutte le categorie professionali per le quali è previsto l'accesso all'esame di idoneità.
Segretario:
un dipendente del Ministero della sanità di qualifica funzionale non inferiore alla VII.
3. Limitatamente alla prima sessione degli esami di idoneità per le discipline di direzione sanitaria ospedaliera e di direzione sanitaria della unità sanitaria locale sono componenti delle commissioni esaminatrici due dirigenti di ruolo di secondo livello rispettivamente nella disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e nelle discipline di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, organizzazione dei servizi sanitari di base, sorteggiati dagli elenchi di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1993.
4. Resta fermo quanto disposto dall', comma 9.
5. Ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza sono corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive integrazioni e modificazioni. Al relativo onere di spesa si fa fronte con i mezzi ordinari di bilancio.
Storico versioni
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