Titolo IV

Art. 23

Criteri di equiparazione dei servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari

In vigore dal 23 ago 1996
Criteri di equiparazione dei servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all', commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976) sono valutati con i criteri ivi previsti.
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