Titolo V

Art. 27

Deroghe transitorie

In vigore dal 23 ago 1996
1. Coloro che abbiano maturato un'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell'esame alla data di scadenza del primo bando degli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione, possono partecipare agli esami stessi, limitatamente alle prime tre sessioni, a prescindere dal possesso del diploma di specializzazione. 2. La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti dis- cipline: a) anestesia e rianimazione; b) medicina nucleare; c) radiodiagnostica; d) radioterapia; e) neuroradiologia. 3. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-27

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