Titolo IV
Art. 22
Criteri di equiparazione dei servizi prestati presso enti o strutture sanitarie
In vigore dal 23 ago 1996
Criteri di equiparazione dei servizi prestati
presso enti o strutture sanitarie
1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti, settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline e ai servizi come segue:
1) Consorzi provinciali antitubercolari: malattie dell'apparato respiratorio.
2) Ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria.
3) Presidi multizonali di prevenzione e laboratori di igiene e profilassi in relazione al settore di attività:
a) Microbiologia e virologia;
b) Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
c) Biochimica clinica;
d) Chimica analitica;
e) Igiene degli alimenti e della nutrizione;
f) Fisica sanitaria.
4) Istituzioni provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria.
5) Ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
6) Medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base.
7) Funzionario medico del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali:
a) igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
b) direzione sanitaria di USL;
c) direzione sanitaria ospedaliera;
d) organizzazione dei servizi sanitari di base.
8) Medico del lavoro o ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
9) Medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base.
10) Funzionari medici degli ex enti mutualistici:
a) organizzazione dei servizi sanitari di base;
b) medicina legale.
11) Funzionari medici dell'INAIL e dell'INPS: medicina legale.
12) Funzionario veterinario del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali di strutture già di pertinenza di comuni, provincie o loro consorzi:
a) sanità animale;
b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
13) Funzionario chimico del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali, di strutture già di pertinenza di provincie, di comuni o loro consorzi, di presidi multizonali di prevenzione:
a) igiene degli alimenti e della nutrizione.
14) Funzionario farmacista del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali o di Ente pubblico o come farmacista presso farmacie di ente pubblico:
a) farmacia ospedaliera;
b) farmaceutica territoriale.
15) Funzionario fisico del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali:
a) fisica sanitaria.
16) Funzionario biologo del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali:
a) igiene degli alimenti e della nutrizione.
17) Biologi dei centri trasfusionali limitatamente alle attività di analisi immunoematologiche:
a) patologia diagnostica clinica.
18) Funzionario psicologo del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali:
a) psicologia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-22