Titolo IV

Art. 22

Criteri di equiparazione dei servizi prestati presso enti o strutture sanitarie

In vigore dal 23 ago 1996
Criteri di equiparazione dei servizi prestati presso enti o strutture sanitarie 1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti, settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline e ai servizi come segue: 1) Consorzi provinciali antitubercolari: malattie dell'apparato respiratorio. 2) Ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria. 3) Presidi multizonali di prevenzione e laboratori di igiene e profilassi in relazione al settore di attività: a) Microbiologia e virologia; b) Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; c) Biochimica clinica; d) Chimica analitica; e) Igiene degli alimenti e della nutrizione; f) Fisica sanitaria. 4) Istituzioni provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria. 5) Ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene, epidemiologia e sanità pubblica. 6) Medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base. 7) Funzionario medico del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali: a) igiene, epidemiologia e sanità pubblica; b) direzione sanitaria di USL; c) direzione sanitaria ospedaliera; d) organizzazione dei servizi sanitari di base. 8) Medico del lavoro o ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. 9) Medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base. 10) Funzionari medici degli ex enti mutualistici: a) organizzazione dei servizi sanitari di base; b) medicina legale. 11) Funzionari medici dell'INAIL e dell'INPS: medicina legale. 12) Funzionario veterinario del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali di strutture già di pertinenza di comuni, provincie o loro consorzi: a) sanità animale; b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 13) Funzionario chimico del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali, di strutture già di pertinenza di provincie, di comuni o loro consorzi, di presidi multizonali di prevenzione: a) igiene degli alimenti e della nutrizione. 14) Funzionario farmacista del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali o di Ente pubblico o come farmacista presso farmacie di ente pubblico: a) farmacia ospedaliera; b) farmaceutica territoriale. 15) Funzionario fisico del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali: a) fisica sanitaria. 16) Funzionario biologo del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali: a) igiene degli alimenti e della nutrizione. 17) Biologi dei centri trasfusionali limitatamente alle attività di analisi immunoematologiche: a) patologia diagnostica clinica. 18) Funzionario psicologo del Ministero della sanità, delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali: a) psicologia.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-22

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