Titolo II

Art. 19

Valutazione servizi

In vigore dal 23 ago 1996
1. Ai fini dell'ammissione agli esami le anzianità di servizio, le equipollenze e le equiparazioni sono valutate secondo le disposizioni del titolo IV.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-19

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