Titolo II
Art. 19
Valutazione servizi
In vigore dal 23 ago 1996
1. Ai fini dell'ammissione agli esami le anzianità di servizio, le equipollenze e le equiparazioni sono valutate secondo le disposizioni del titolo IV.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-19