Titolo IV
Art. 21
Disposizioni generali
In vigore dal 23 ago 1996
1. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività. Per le posizioni e gli ambiti di autonomia di cui all', comma 1, lettera b), devono essere indicati gli estremi dei provvedimenti deliberativi. Le certificazioni relative ai punti a) e c) del comma 1, , devono essere rilasciate dal direttore sanitario dell'azienda.
2. Ai fini della valutazione del servizio prestato dal candidato e della specializzazione posseduta dallo stesso si fa riferimento rispettivamente alle tabelle A e B allegate al presente decreto. Le tabelle sono modificate con decreto ministeriale.
3. L'anzianità di servizio utile per l'ammissione agli esami di idoneità deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e Istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontariato, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge il 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole disci- pline.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-16;413#art-21