Art. 20 · Commissioni esaminatrici
Titolo III

Art. 20

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Commissioni esaminatrici

In vigore dal 23 ago 1996
1. Le commissioni esaminatrici sono così composte: Presidente: un dirigente del Ministero della sanità. Componenti: due dirigenti di secondo livello nella disciplina oggetto dell'esame di idoneità, sorteggiati dagli elenchi predisposti dal Ministero della sanità ai sensi dell' del presente decreto. Segretario: un dipendente del Ministero della sanità di qualifica funzionale non inferiore alla VII. 2. Ove siano previste idoneità con accesso riservato a più categorie professionali, le commissioni esaminatrici sono così composte: Presidente: un dirigente del Ministero della sanità; Componenti: dirigenti di secondo livello sorteggiati dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità ai sensi dell' del presente decreto, garantendo la presenza: a) di un membro per ciascuna categoria professionale cui è consentito l'accesso all'idoneità; b) ove il numero complessivo dei componenti la commissione risulti pari è sorteggiato un ulteriore membro fra gli aventi diritto di tutte le categorie professionali per le quali è previsto l'accesso all'esame di idoneità. Segretario: un dipendente del Ministero della sanità di qualifica funzionale non inferiore alla VII. 3. Limitatamente alla prima sessione degli esami di idoneità per le discipline di direzione sanitaria ospedaliera e di direzione sanitaria della unità sanitaria locale sono componenti delle commissioni esaminatrici due dirigenti di ruolo di secondo livello rispettivamente nella disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e nelle discipline di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, organizzazione dei servizi sanitari di base, sorteggiati dagli elenchi di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1993. 4. Resta fermo quanto disposto dall', comma 9. 5. Ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza sono corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive integrazioni e modificazioni. Al relativo onere di spesa si fa fronte con i mezzi ordinari di bilancio.
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