Art. 8
Requisiti per i soggetti provenienti da imprese pubbliche o private
In vigore dal 17 gen 2013
1. I soggetti provenienti da imprese pubbliche o private attestano il possesso di uno dei diplomi di laurea in materia giuridico-economica riconosciuti equipollenti dal Ministero della ricerca scientifica e dell'università ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, nonché dei requisiti soggettivi prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a norma dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. I soggetti di cui al comma 1 attestano il possesso della necessaria professionalità mediante il profilo di cui all', comma 2, nonché il possesso dei requisiti professionali di cui all' mediante apposita dichiarazione dell'impresa di provenienza dalla quale risultino le funzioni di fatto esercitate, i periodi di svolgimento delle stesse e le qualifiche rivestite in ciascun periodo.
3. Possono essere considerate solo le esperienze acquisite in qualifiche dirigenziali.
Note all'articolo
- Il Decreto 26 ottobre 2012, n. 230 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data e' completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-06-19;422#art-8