Art. 6
Requisiti professionali
In vigore dal 17 gen 2013
1. In conformità ai principi stabiliti dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i requisiti professionali per l'iscrizione nell'elenco sono individuati:
1) nell'attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio; il predetto requisito attitudinale si intende acquisito con l'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di direzione di unità organizzative complesse, comportanti assunzioni di autonome responsabilità gestionali, per un periodo complessivo di almeno tre anni nel quinquennio precedente la data della domanda;
2) nelle capacità professionali acquisite in almeno due delle seguenti aree di attività:
a) area giuridico-amministrativa, con particolare riferimento alla tenuta di registri, albi, ruoli o elenchi di esercenti attività economiche;
b) area amministrativo-contabile, con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del personale; di gestione patrimoniale e finanziaria; di supporto dell'attività degli organi decisionali; di controllo interno e di verifica dei risultati;
c) area economico-promozionale, con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale, di promozione o gestione di servizi alle imprese. La suddetta capacità professionale si intende acquisita con l'esperienza maturata, per almeno un quinquennio complessivo nell'esercizio di funzioni nelle aree di attività di cui al punto 2). Ai fini della valutazione della capacità professionale possono essere prese in considerazione soltanto le funzioni espletate, anche congiuntamente, per un periodo continuativo non inferiore a un anno nell'ambito di ciascuna area di attività.
Note all'articolo
- Il Decreto 26 ottobre 2012, n. 230 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data e' completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-06-19;422#art-6