Art. 9

Cancellazione dall'elenco

In vigore dal 17 gen 2013
1. La cancellazione dall'elenco è disposta: a) a richiesta dell'interessato; b) al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei dirigenti delle camere di commercio; c) qualora venga accertata la mancanza o il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione. 2. La cancellazione dall'albo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la cessazione da oltre due anni del rapporto di lavoro con imprese pubbliche o private comporta la cancellazione dall'elenco. 3. La Direzione generale del commercio può effettuare in qualsiasi momento accertamento e verifiche in ordine al possesso, da parte degli iscritti nell'elenco, dei requisiti richiesti. 4. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco per i motivi di cui al comma 1, lettera c), è adottato dal direttore generale del commercio previa contestazione all'interessato.

Note all'articolo

  • Il Decreto 26 ottobre 2012, n. 230 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data e' completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422".

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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-06-19;422#art-9

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