Art. 7
Requisiti per i dirigenti pubblici
In vigore dal 17 gen 2013
1. I dirigenti delle camere di commercio, dell'unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici attestano il possesso dei requisiti professionali di cui all' mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione o ente di appartenenza, da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco, dalla quale risultino le funzioni di fatto esercitate, i periodi di svolgimento delle stesse e le qualifiche rivestite in ciascun periodo.
L'attestato deve, altresì, riportare gli estremi dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Possono essere considerate solo le funzioni esercitate con qualifica dirigenziale ovvero con qualifiche funzionali non inferiori a quella di direttore di divisione della ex carriera direttiva.
Note all'articolo
- Il Decreto 26 ottobre 2012, n. 230 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data e' completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-06-19;422#art-7