Art. 11

Norme finali e transitorie

In vigore dal 17 gen 2013
1. I segretari generali delle camere di commercio formalmente titolari della funzione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa sono iscritti di diritto nell'elenco. 2. L'iscritto nell'elenco, nominato segretario generale di camera di commercio è esonerato per tutta la durata dell'incarico dall'adempimento di cui all'. 3. Sino a quando non verrà formato l'albo, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i dirigenti pubblici potranno presentare domanda di iscrizione nell'elenco, senza il possesso del requisito di iscrizione all'albo, fatti salvi l'accertamento d'ufficio da parte della direzione generale del commercio una volta realizzato l'albo stesso e il potere di disporre la cancellazione dall'elenco in caso di mancata iscrizione all'albo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 giugno 1995 Il Ministro: CLÒ Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1995 Registro n. 1 Industria, foglio n. 222

Note all'articolo

  • Il Decreto 26 ottobre 2012, n. 230 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data e' completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-06-19;422#art-11

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