Art. 10

Revisione dinamica dell'elenco

In vigore dal 17 gen 2013
1. La Direzione generale del commercio provvede alla revisione dinamica dell'elenco con cadenza triennale. A tal fine ciascun iscritto nei sessanta giorni antecedenti alla scadenza del triennio di iscrizione deve comunicare a mezzo raccomandata la permanenza dei necessari requisiti. Il mancato invio della predetta dichiarazione comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Note all'articolo

  • Il Decreto 26 ottobre 2012, n. 230 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data e' completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422".

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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-06-19;422#art-10

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