Art. 4

Domanda di iscrizione

In vigore dal 17 gen 2013
1. La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, deve recare in calce la firma dell'interessato autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. Alla domanda deve essere allegato il profilo professionale dell'interessato redatto secondo lo schema di cui all'allegato B del presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il Decreto 26 ottobre 2012, n. 230 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data e' completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422".

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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-06-19;422#art-4

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Domanda di iscrizione (Art. 4 Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri e le modalita' per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo