Art. 3

Procedimento di iscrizione

In vigore dal 17 gen 2013
1. L'iscrizione nell'elenco è disposta, con provvedimento motivato dal direttore generale del commercio. 2. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di domanda irregolare o incompleta il funzionario responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricevimento della domanda regolare ovvero delle integrazioni.

Note all'articolo

  • Il Decreto 26 ottobre 2012, n. 230 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data e' completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422".

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Procedimento di iscrizione (Art. 3 Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri e le modalita' per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo