Art. 8
Parere facoltativo del Consiglio di Stato
In vigore dal 22 ago 1995
1. Quando il Ministro della sanità, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione agli interessati indicandone concisamente le ragioni. In tal caso il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere dalla richiesta alla sua ricezione non è computato nel termine finale del procedimento ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990.
2. Al di fuori del caso di cui al precedente comma, l'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
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