Art. 3
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
In vigore dal 22 ago 1995
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli amministrati e deve essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all' della citata legge n. 241 del 1990 ed all' del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni indicando le cause della irregolarità o incompletezza; in tali casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi le facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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