Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 22 ago 1995
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visti gli della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, recante: "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota prot. 13542/Sap. 20 del 3 aprile 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, qualora i relativi termini non siano già disciplinati dalla legge o da regolamento, di competenza dell'Istituto superiore di sanità, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. Detti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del regolamento.
3. I procedimenti non elencati nelle tabelle di cui al comma precedente si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare, o in mancanza, nel termine indicato dall', comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell' comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1995-05-09;331#art-1