Art. 6

Termine finale del procedimento

In vigore dal 22 ago 1995
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione dell'Istituto superiore di sanità, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti nelle tabelle allegate, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del temine finale, il Ministro della sanità provvede nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge. 3. Fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine, i termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere. 4. Nei provvedimenti di competenza di altre amministrazioni rispetto ai quali l'amministrazione dell'Istituto superiore di sanità interviene nella fase endoprocedimentale tecnico-consultiva, i termini indicati nel presente regolamento si intendono riferiti alla suddetta fase. 5. Il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. 6. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 7. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, si applicano, ove non sia diversamente disposto, gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso, costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle allegate tabelle si intendono integrati o modificati in conformità.
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