Art. 4
Comunicazione dell'inizio del procedimento
In vigore dal 22 ago 1995
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, nonché ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell', comma 3, del presente regolamento, le indicazioni di cui all' della legge n. 241 del 1990.
Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti per tutti o per taluni di essi impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano specifiche esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede, ai sensi dell', comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, mediante forme di pubblicità da attuarsi con la affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le necessarie misure, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente , in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Storico versioni
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