Art. 5
Partecipazione al procedimento
In vigore dal 22 ago 1995
1. Presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione, sono rese note le modalità per prendere visione degli atti del procedimento, ai sensi dell', lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità.
2. Ai sensi dell', lettera b), della medesima legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1995-05-09;331#art-5