Art. 10
Responsabile del procedimento
In vigore dal 22 ago 1995
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.
2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Il provvedimento di assegnazione deve essere fatto per iscritto, con l'espressa indicazione che avviene ai fini dell', comma 1, della legge n. 241 del 1990 e recare la data e la sottoscrizione del dirigente dell'ufficio. La responsabilità del designato decorre dalla data di ricezione del provvedimento.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Storico versioni
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