Art. 11

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

In vigore dal 22 ago 1995
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'amministrazione dell'Istituto superiore di sanità verifica lo stato di attuazione dello stesso e propone, nelle prescritte forme, le modifiche ritenute necessarie.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1995-05-09;331#art-11

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