Art. 12
Pubblicità aggiuntiva
In vigore dal 22 ago 1995
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Le stesse forme e modalità saranno utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti le indicazioni delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 maggio 1995
Il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 272
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1995-05-09;331#art-12