Art. 9

In vigore dal 23 mar 1995
Ai fini del regolamento CEE n. 2238/93, si considerano anche registri: a) il verso delle dichiarazioni annuali di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento CEE n. 3929/87, limitatamente ai viticoltori non vinificatori, ovvero quelli che vinificano uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, ed a condizione che non effettuino l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio, il trattamento con carbone ad uso enologico, il trattamento con ferrocianuro di potassio, l'imbottigliamento, la distillazione, l'elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati, l'elaborazione di vini liquorosi, l'elaborazione di mosto di uva concentrato, rettificato o non rettificato, l'elaborazione di vini alcolizzati, altri casi di aggiunta di alcole, la trasformazione in vino aromatizzato; b) il complesso dei documenti di accompagnamento o dei documenti commerciali limitatamente ai commercianti all'ingrosso non imbottigliatori di prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri.
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urn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-19;768#art-9

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