Art. 8
In vigore dal 23 mar 1995
1. I registri di cui al regolamento CEE n. 2238/93 sono costituiti:
a) da non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili;
b) da non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o con attrezzatura adeguata ad una contabilità moderna.
2. In tutti i casi sopra previsti, i fogli devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, competente per territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-19;768#art-8