Art. 6

In vigore dal 15 ago 2013
1. In alternativa alla convalida di cui al precedente articolo, l'obbligato alla compilazione del documento d'accompagnamento, non prima di dodici ore dall'inizio del trasporto, deve procedere alla memorizzazione del documento già compilato in ogni sua parte mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura. 2. L'apparecchiatura dovrà stampigliare sugli esemplari del documento di accompagnamento di cui al comma 2 del precedente , il numero di matricola dell'apparecchio medesimo, il numero progressivo della microfilmatura, la data e l'ora in cui si effettua quest'ultima e la quantità del prodotto trasportato. 3. L'uso dell'apparecchiatura di cui ai precedenti commi è soggetto a preventiva autorizzazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quale accerta l'idoneità dell'apparecchio e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa apparecchiatura e del materiale memorizzato. L'apparecchiatura dovrà essere utilizzata secondo le modalità impartite per iscritto dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quale ritirerà in consegna le bobine dei microfilms non appena usate, redigendo apposito verbale.

Note all'articolo

  • Il Decreto 2 luglio 2013 (in G.U. 31/07/2013, n. 178) ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che a partire dalla data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III, sono abrogate le disposizioni di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 7) che "Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2013".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-19;768#art-6

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